La Corte di Cassazione con la sentenza n°22891 del 28 Ottobre 2009 ha annullato una verbale di velocità pericolosa basato solo sulla percezione dell'agente accertatore. La sentenza è relativa ad un ricorso fatto dai Ministeri della difesa e dell’Interno che si opponevano ad una decisione di un Giudice di Pace che aveva dato ragione ad un automobilista che era stato multato per aver

 

guidato a velocità pericolosa senza fari accesi, fuori dal centro abitato e senza cinture di sicurezza. Le infrazioni erano state rilevate da un agente che si trovava a bordo dell'auto di servizio. Si legge nella sentenza che “i dicasteri non sembrano cogliere le ragioni contenute nell’ampia motivazione del giudice di pace, che ha dato conto analiticamente del perché la percezione dell’agente accertatore doveva ritenersi adeguata con riferimento alla accertata marcia senza fari anabbaglianti e senza cinture di sicurezza (verifiche che potevano essere fatte agevolmente e risultavano compatibili con la posizione in cui si trovava l’agente al momento dell’accertamento) e non sufficientemente adeguata quanto all’accertamento del superamento del limite prudenziale di velocità. Il giudice di pace ha infatti chiarito che, dalla stessa descrizione dell’agente, risultavano carenti elementi oggettivi cui ancorare la valutazione operata, che in definitiva era risultata esclusivamente riferita alla sua percezione soggettiva".

Ovviamente è stata annullata la sola verbalizzazione della velocità pericolosa per mancanza di elementi di riscontro.