n. 22400 del 22/10/2009 - Termini di notifica dei verbali
Corte di Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza n. 22400 del 22/10/2009
Circolazione stradale - Artt. 196 e 201 del Codice della Strada - Termini di notifica - Nel caso in cui l'effettivo trasgressore o altro dei soggetti responsabili indicati dalla legge sia identificato successivamente, il termine di centocinquanta giorni non decorre dalla data in cui l'amministrazione abbia provveduto ad identificarlo, ma dal momento in cui la stessa sia posta in grado di provvedere alla identificazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'11 ottobre 2004, il Giudice di pace di Sestri Levante rigettò l'opposizione proposta da B. R. avverso l'ordinanza del 18 novembre 2003, con la quale il Prefetto di Genova aveva ingiunto al B. il pagamento della sanzione amministrativa di Euro 354,04, ed applicata la sanzione accessoria del ritiro della patente, per la violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 9, avendo superato alla guida di un'autovettura di 64 km/h il limite massimo stabilito dall'ente proprietario della strada di km/h 110. Acc. in (OMISSIS).
Osservò il giudice, per quello che rileva, che il verbale di accertamento era stato tempestivamente notificato il 13 ottobre 2003, essendo iniziato a decorrere il relativo termine di 150 gg. previsto dall'art. 201 C.d.S., dall'identificazione del trasgressore in data (OMISSIS).
Il B. è ricorso con un motivo per la cassazione della sentenza ed il Prefetto ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, il ricorso denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 201 C.d.S., avendo fatto decorrere il termine per la contestazione della violazione non dall'identificazione del trasgressore, bensì da quella della sua residenza.
Il motivo è infondato.
L'art. 201 C.d.S., comma 1, come mod. dal D.L. n. 151 del 2003, art. 4, dispone che, qualora la violazione alle norme relative alla circolazione stradale non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve essere notificato entro centocinquanta giorni dall'accertamento all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196 C.d.S., quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento.
Il richiamo della disposizione alle sole risultanze dei pubblici registri quali elementi necessari e sufficienti a consentire il rispetto del termine di contestazione comporta che, presupponendo la notifica del verbale tanto l'identificazione del destinatario quanto quella del luogo in cui questa deve avvenire, l'inizio del decorso dei centocinquanta giorni viene a coincidere con quello dell'accertamento della violazione nel solo caso in cui, nel rispetto del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 437, art. 11, lett. d), e R.D.L. 29 luglio 1927, n. 1814, art. 7, siano stati correttamente ed esaurientemente iscritti in detti registri oltre al nome del proprietario, o degli altri soggetti previsti dall'art. 196 C.d.S., anche il luogo di sua residenza.
Ne conseguono l'assimilabilità dell'ipotesi di inidoneità del luogo di residenza risultante dai pubblici registri a quella dell'impossibilità di identificare in base ad essi il trasgressore, pur dovendo essere ribadito anche rispetto alla prima il principio, secondo il quale, nel caso in cui l'effettivo trasgressore o altro dei soggetti responsabili indicati dalla legge sia identificato successivamente, il termine di centocinquanta giorni non decorre dalla data in cui l'amministrazione abbia provveduto ad identificarlo, ma dal momento in cui la stessa sia posta in grado di provvedere alla identificazione (cfr.: Corte cost. ord. n. 198/199699).
Nel caso di specie un indebito ritardo non può essere addebitato alla p.a., avendo la Prefettura documentato che il verbale era stato spedito nel termine di 150 gg. alla residenza dell'intestatario del veicolo risultante dal pubblico registro automobilistico ed era stato restituito dall'ufficio postale per l'insufficienza della mera enunciazione di esso come "(OMISSIS)" a consentire la notifica e che la notifica era stata rinnovata, come accertato dalla sentenza impugnata, subito dopo la ricezione delle più specifiche risultanze anagrafiche (lotto (OMISSIS)), tempestivamente richieste al Comune.
All'infondatezza del motivo seguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 400,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito, spese generali, iva, cpa ed altri accessori di legge.















