Siamo lieti di pubblicare un interessante approfondimento del Dott. MASSAVELLI Marco, Vice Commissario della Polizia Municipale di Druento(TO), relativo alle novità del 2009 sulla conversione delle patenti di guida extracomunitarie.

CONVERSIONE PATENTI DI GUIDA STRANIERE: LE NOVITA’ DEL 2009

L’anno 2009 ha portato novità rilevanti in materia di conversione di patenti di guida extracomunitarie. REGOLE GENERALI PER LA CONVERSIONE DELLE PATENTI EXTRACOMUNITARIE

La norma nazionale di riferimento per la conversione delle patenti di guida straniere extracomunitarie è l’articolo 136, codice della strada.

Art. 136.
Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunità europea.

1. I titolari di patente in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro della Comunità economica europea, che abbiano acquisito la residenza anagrafica in Italia, possono ottenere, a richiesta e dietro consegna della suddetta patente, la patente di guida delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente senza sostenere l’esame di idoneità di cui all’art. 121. La patente sostituita è restituita, da parte dell’autorità italiana che ha rilasciato la nuova patente, all’autorità dello Stato membro che l’ha rilasciata. Le stesse disposizioni si applicano per il certificato di abilitazione professionale, senza peraltro provvedere al ritiro dell’eventuale documento abilitativo a sé stante.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a condizione di reciprocità, anche ai titolari di patenti di guida rilasciate da Paesi non comunitari, fatto salvo quanto stabilito in accordi internazionali.

3. Il rilascio di patente in sostituzione di una patente di altro Stato avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti psichici, fisici e morali stabiliti rispettivamente dagli articoli 119 e 120. Il controllo dei requisiti psichici e fisici avviene a norma dell’art. 126, comma 5.

4. L’accertamento dei requisiti psichici e fisici non è richiesto qualora si dimostri che il rilascio della patente da sostituire, emessa da uno Stato membro della Comunità europea, è stato subordinato al possesso di requisiti psichici e fisici equivalenti a quelli previsti dalla normativa vigente. In questa ipotesi alla nuova patente non può essere accordata una validità che vada oltre il termine stabilito per la patente da sostituire.

5. Nel caso in cui è richiesta la sostituzione, ai sensi dei precedenti commi, di patente rilasciata da uno Stato estero, già in sostituzione di una precedente patente italiana, è rilasciata una nuova patente di categoria non superiore a quella originaria, per ottenere la quale il titolare sostenne l’esame di idoneità.

6. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell’acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente o altro prescritto documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, non più in corso di validità si applicano le sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, previste per chi guida senza essere munito della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale.

7. A coloro che, avendo acquisito la residenza in Italia da non oltre un anno, guidano con patente o altro necessario documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, scaduti di validità, ovvero a coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell’acquisizione della residenza in Italia, guidano con i documenti di cui sopra in corso di validità, si applicano le sanzioni previste per chi guida con patente italiana scaduta di validità.

 Tale norma, ricordiamolo subito, non è più applicabile alle patenti rilasciate da Stati Membri UE, in quanto ad esse risultano applicabili le disposizioni emanate con provvedimenti della UE (direttive) in materia di patenti: la disciplina europea prevede la facoltà, e non l’obbligo, di conversione delle patenti.

 Tornando alle patenti extraeuropee, la disciplina in materia di conversione prescrive alcune regole generali, valide per tutte le patenti extracomunitarie convertibili:

  • Il richiedente deve aver acquisito la residenza anagrafica in Italia da almeno un anno. Non è possibile accettare richieste di conversione di patenti extracomunitarie conseguite dopo l’acquisizione della residenza in Italia.
  • Non possono essere convertite patenti extracomunitarie, seppur rilasciate da uno Stato che abbia sottoscritto apposito accordo bilaterale di conversione con l’Italia, ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia
  • La patente sostituita è restituita, da parte dell’autorità italiana che ha rilasciato la nuova patente, all’autorità dello Stato estero che l’ha rilasciata: non è possibile, quindi, essere titolari contemporaneamente di due patenti di guida.
  • La conversione deve avvenire a condizione di reciprocità, sulla base di specifico accordo: in mancanza di accordo bilaterale non è possibile convertire patenti di guida extracomunitarie.
  • Sono prescritte sanzioni particolari nel caso di guida con patente convertibile, rispetto alle sanzioni generali previste nel caso di patente non convertibile.
  • Le limitazioni alla guida e le disposizioni di cui all’articolo 126bis, codice della strada, per i neopatentati, valgono, nel caso di conversione di patente extracomunitaria, con decorrenza dalla data di rilascio della patente extracomunitaria, la quale data , nel documento italiano è indicata nel retro, alla colonna 10. Il rilascio del documento per conversione di patente estera viene, invece, indicato, sempre nel retro, al fondo, con l’inserimento del codice comunitario armonizzato “70”, seguito dal  numero di patente originario e dalla sigla internazionale dello Stato straniero di rilascio.

Al 31.12.2009 risultano convertibili le patenti di guida rilasciate dai seguenti Stati extraeuropei (in base a singoli accordi bilaterali):

 Algeria, Argentina, Croazia, Filippine,  Giappone, Libano, Macedonia,  Marocco, Moldova, Principato di Monaco, Repubblica di Corea, San Marino,Taiwan, Tunisia, Turchia, Uruguay                                                                                                                                              

 CANADA: personale diplomatico e consolare

CILE: diplomatici e loro familiari

STATI UNITI: personale diplomatico e consolare e loro familiari

ZAMBIA: cittadini in missione governativa e loro familiari

 E ora veniamo alle novità introdotte nel 2009 per quanto riguarda la convertibilità delle patenti straniere extracomunitarie.

SRI LANKA 

Il Dipartimento Trasporti Terrestri – Direzione Generale per la Motorizzazione, con circolare 2.04.2009, prot. 33284, ha sospeso, dal 2.05.2009, la conversione delle patenti rilasciate dallo Sri Lanka, fino all’entrata in vigore dell’accordo bilaterale, in corso di definizione.

Nel caso di controllo di polizia stradale di veicolo condotto da titolare di patente rilasciata dallo Sri Lanka, si applica, dal 2 maggio scorso, la disciplina generale prevista dall’articolo 135, codice della strada:

  • Cittadino residente in Italia da meno di un anno:
    • Patente in corso di validità: nessuna sanzione
    • Patente scaduta: articolo 126, codice della strada
  • Cittadino residente in Italia da più di un anno: articolo 116, codice della strada (guida senza patente)

 ALBANIA 

Il 15.08.2009 è entrato in vigore “L’Accordo Internazionale bilaterale 27 ottobre 2008,  tra il governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di conversione di patenti di guida”.

Tale accordo ha una validità di cinque anni: le patenti saranno reciprocamente convertibili fino al 15.08.2014.

Risultano convertibili esclusivamente le patenti non provvisorie.

In particolare, è possibile procedere alla conversione delle patenti albanesi esclusivamente se conseguite prima dell’acquisizione della residenza in Italia.

Per quanto concerne le patenti albanesi, risultano convertibili i seguenti modelli: 

  • Il modello in formato card rilasciato dal 1.07.2005;
  • Il modello cartaceo, in vigore dal 1.11.1999, si può convertire esclusivamente entro un periodo di un anno dal giorno della entrata in vigore di tale accordo (quindi, esclusivamente entro il 15.08.2010).

Per qualsiasi necessità in caso di dubbi sull'autenticità e la validità delle patenti di guida albanesi si possono contattare le competenti Autorità albanesi ai seguenti numeri di fax: 0035542238175 e 0035542238138.

EL SALVADOR 

Il 19.09.2009 è entrato in vigore l’accordo tra la Repubblica Italiana e El Salvador in materia di conversione reciproca delle patenti di guida, con decorrenza dalla suindicata data.

E’ importante sottolineare che, in base a quanto indicato nell’accordo, non è possibile rilasciare patenti italiane delle categorie C, D, E, per conversione di documenti di guida salvadoregni.

Sono convertibili esclusivamente i documenti di guida salvadoregni rilasciati a partire dall’ 1.08.2003: i modelli  rilasciati precedentemente non sono convertibili.

URUGUAY 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con circolare prot. 104946/23.18.01, del 4 dicembre 2009, ha reso nota l’entrata in vigore a far data dal 12 dicembre, e per la durata di 5 anni (quindi, con validità fino al 12 dicembre 2014), dell’Accordo tra L’Italia e l’Uruguay in materia di conversione delle patenti di guida.

La conversione delle patenti rilasciate dall’Uruguay in corrispondente patente italiana avverrà, da parte degli Uffici della Motorizzazione Civile, senza dover sostenere gli esami di cui all’articolo 121, codice della strada, nei confronti delle sole patenti in corso di validità e secondo una Tabella di equipollenza, tra le varie categorie, stabilita nell’Accordo.

Il Ministero precisa che in Uruguay, le patenti vengono rilasciate dalle Intendenze Municipali, le quali si avvalgono di differenti modelli di documento, a livello locale, non essendo previsto, a livello nazionale, un unico modello di patente di guida: per la richiesta di conversione, il cittadino uruguayano dovrà esibire apposito Certificato attestante la validità e l’autenticità del documento di cui si chiede la conversione, che dovrà essere richiesto direttamente dall’interessato alle Rappresentazione diplomatiche/consolari uruguayane.

La patenti uruguaiane convertite in Italia dovranno essere restituite agli indirizzi di seguito indicati

Sezione Consolare dell'Ambasciata di Roma

Via Vittorio Veneto n. 183 - 00187 Roma

tel. 064821776 - fax 064823695

Consolato Generale di Milano

Piazza A. Diaz n. 6 - 20123 Milano

tel. 028056786 - fax 0286464977

Si precisa che le due Rappresentanze indicate non operano secondo una competenza territoriale specifica e pertanto possono rilasciare le certificazioni indistintamente per tutta Italia.

Ove necessario, potranno essere rivolte alle suddette Rappresentanze diplomatiche specifici quesiti qualora sia necessario avere chiarimenti in merito alla validità e/o autenticità dei documenti di guida.

 PRONTUARIO SANZIONATORIO

 PER LE  PATENTI EXTRACOMUNITARIE CONVERTIBILI

Articolo 136, codice della strada

RESIDENZA IN ITALIA DEL  CONDUCENTE

PATENTE VALIDA/SCADUTA

ART. C.D.S. VIOLATO

SANZIONE

 

Non residente

Valida

regolare

nessuna

 

Scaduta

 

art. 126 c. 7

Sanzione    amministrativa

Ritiro documento

 

Residente da meno di 1 anno

Valida

regolare

nessuna

 

Scaduta

 

art. 126 c. 7

Sanzione    amministrativa

Ritiro documento

 

 

Residente da piu’ di 1 anno

 

Valida

 

art. 126 c. 7

Sanzione    amministrativa

Ritiro documento

 

Scaduta  

 

art. 116 cc. 13 e 18

Sanzione penale

Fermo del veicolo per 3 mesi

Confisca amm. motoveicolo