LE NUOVE PATENTI RILASCIATE DALLA REPUBBLICA DI COREA
LE NUOVE PATENTI RILASCIATE DALLA REPUBBLICA DI COREA
Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti – Circolare n. 0106345 del 10.12.2009
Il dott. MASSAVELLI Marco ci invia questo approfondimento.
In data 15 Febbraio 2002 è stato stipulato l’“Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Corea sulla conversione reciproca delle patenti di guida”.
In base a tale Accordo si è stabilita la conversione reciproca delle patenti di guida rilasciate dai suddetti due Stati che siano:
-
in corso di validità
e
- non provvisorie.
Inoltre, il conducente, al momento della presentazione della richiesta di conversione, deve avere già acquisito la residenza nello Stato a cui è presentata la richiesta (per quanto concerne la conversione della patente coreana, il cittadino richiedente deve essere residente in Italia).
La patente deve essere stata acquisita, ovviamente, prima dell’acquisizione della residenza nello Stato.
| TABELLA DI EQUIPOLLENZA | |
| COREA | ITALIA |
| TIPO I | |
| Patente per grandi veicoli | D |
| Patenti per veicoli comuni | B |
| Patenti per piccoli veicoli | A1 |
| Patenti per veicoli speciali | A – B – E |
| TIPO II | |
| Patenti per veicoli comuni | B |
| Patenti per piccoli veicoli | A |
| Patenti per motocicli | A1 |
Con circolare n. 0106345 del 10.12.2009, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha reso noto che le competenti Autorità estere hanno comunicato che è variato il fac-simile della patente di guida rilasciato dalla Corea.
Si precisa che il nuovo modello di patente di guida risulta in vigore nella Repubblica di Corea fin dal 2 luglio 2002, senza che nessuna Autorità lo avesse mai comunicato ufficialmente.
I precedenti documenti, rilasciati dalla Repubblica di Corea, non sono più validi e perciò non possono essere più soggetti alla procedura di conversione.
Operativamente, quindi, si precisa che il conducente coreano che venga sorpreso alla guida di veicolo sul territorio italiano, in possesso del modello di documento di guida rilasciato antecedentemente al 2 luglio 2002, e quindi, non più valido per la conversione in patente italiana, e che sia residente in Italia, dovrà essere considerato quale conducente in possesso di documento di guida estero non convertibile:
- Residenza da meno di un anno:
-
- Patente in corso di validità: nessuna sanzione
- Patente scaduta di validità: articolo 126, codice della strada
-
-
Residente da più di un anno: applicazione della sanzione penale prevista dall’articolo 116, comma 13, per guida senza patente, considerato che il documento di guida estero non convertibile è riconosciuto valido in Italia al massimo per un anno dall’acquisizione della residenza, indipendentemente dalla sua validità o meno, a norma dell’articolo 135, comma 1, codice della strada.
Nel nuovo documento non si rileva né la data di primo rilascio (data di conseguimento) del documento, né se tale documento derivi da precedente conversione estera.
Operativamente:
Articolo 135, codice della strada
Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri.
1. I conducenti muniti di patente di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro patente o il loro permesso, purché non siano residenti in Italia da oltre un anno.
2. Qualora la patente o il permesso internazionale rilasciati dallo Stato estero non siano conformi ai modelli stabiliti in convenzioni internazionali cui l’Italia abbia aderito, essi devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un documento equipollente. Resta salvo quanto stabilito in particolari convenzioni internazionali.
…
4. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78,00 a euro 311,00.
….
6. I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale, rilasciati da uno Stato estero, sono tenuti alla osservanza di tutte le prescrizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.
La patente coreana non risulta conforme alla Convenzione di Vienna del 1968, e, quindi, a norma del citato articolo 135, comma 2, codice della strada, il suo titolare deve circolare in possesso di permesso internazionale (patente internazionale, secondo la dicitura prevista dalla Convenzione di Vienna) o di apposita traduzione ufficiale in lingua italiana, pena l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dal successivo comma 4.
Dovendo circolare con la traduzione, in tale ultimo documento dovrà essere indicato la data di conseguimento e l’eventuale derivazione da conversione da precedente patente estera, con precisazione dello Stato di rilascio del documento originale.
Infatti, non sono convertibili in corrispondenti patenti italiane, i documenti rilasciati da uno Stato estero, con il quale l’Italia ha stipulato un Accordo di reciproca conversione, nel caso in cui il documento straniero derivi da precedente conversione con documento rilasciato da diverso Stato estero con il quale l’Italia non abbia stipulato Accordo bilaterale di conversione.
Si allega il facsimile della patente attualmente in corso di validità, rilasciata dalla Repubblica di Corea.

dott. MASSAVELLI Marco















